Art. 8.
(Controllo interno sul Sistema di informazione e sicurezza nazionale).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo.
      2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito Ispettorato, istituito nell'ambito del DIS ai sensi dell'articolo 5, comma 3, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.
      3. I controlli esercitati sull'attività dei servizi di informazione e sicurezza non interferiscono nelle operazioni in corso. Il

 

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Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, qualora ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa.
      4. Il capo dell'Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS, risponde dell'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei servizi di informazione e sicurezza ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al direttore generale del DIS ed è portata a conoscenza del CISN.
      5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una accurata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.
      6. Con il regolamento istitutivo dell'Ispettorato sono definiti le modalità di funzionamento dell'ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento e sull'addestramento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo massimo di permanenza nell'ufficio. Non è consentito il passaggio dall'Ispettorato ai servizi di informazione e sicurezza. Per un periodo iniziale di un anno gli ispettori possono provenire dai servizi di informazione e sicurezza, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi ultimi.
      7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i servizi di informazione e sicurezza e presso altri uffici del DIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del DIS e delle strutture dei servizi di informazione e sicurezza.
 

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